L'Inps, con il messaggio numero 3459 del 21 settembre 2018, in relazione alla presentazione del modello 730 dove l'Istituto è sostituto d'imposta, ha informato i cittadini che possono verificare le risultanze contabili inviate dal soggetto che ha gestito la dichiarazione ed i relativi esiti, tramite accesso al sito istituzionale www.inps.it, avvalendosi del servizio Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino.
La Corte di cassazione - sezione lavoro - con al sentenza n. 21900/2018 ha stabilito che lo svolgimento di attività di amministratore di condominio in forma societaria impone, sul piano contributivo, l'assoggettamento del reddito generato alla gestione commercianti Inps e non alla gestione separata.
L’Ispettorato nazionale del lavoro è intervenuto con la nota 7396 del 10 settembre 2018 sull’obbligo di tracciabilità degli stipendi chiarendo che il pagamento può avvenire anche con vaglia postale.
La Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza 21699 del 6 settembre 2018, ha stabilito che, la sottoscrizione “per ricevuta” apposta dal lavoratore alla busta paga non attesta in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata nel documento, e pertanto tale espressione non è tale da potersi interpretare alla stregua del solo riscontro letterale, imponendo invece il ricorso anche agli ulteriori criteri ermeneutici dettati dagli articoli 1362 e seguenti Cc. Solo la sottoscrizione apposta dal dipendente sui documenti fiscali relativi alla sua posizione di lavoratore subordinato (Cud e modello 101) costituisce quietanza degli importi indicati come corrisposti da parte del datore di lavoro, e ha il significato di accettazione del contenuto delle dichiarazioni fiscali e di conferma dell'esattezza dei dati riportati.